Il DSCR (acronomino per Debt Service Coverage Ratio) è un indicatore idoneo a misurare la condizione, enunciata al comma 1 dell’articolo 13 del CCII, di “sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa futuri che l’impresa sarà in grado di generare”. Tale indice analizza in modo prospettico la capacità dell’azienda di poter rimborsare il debito e la sua conseguente sostenibilità, in relazione anche ai piani di sviluppo aziendali.
Il calcolo del DSCR si deve fondare su dati prospettici, per la precisione ad almeno 6 mesi; avrebbe infatti poca utilità un calcolo basato su dati storici, con riguardo ad un indicatore che intende misurare la performance finanziaria dell’impresa intesa come capacità di sostenere i flussi di uscita legati al suo indebitamento finanziario (ossia, la capacità di pagare capitale e interessi per le rate in scadenza nei 6 mesi seguenti).
N.B.: Se l’impresa non è in grado di produrre dati prospettici affidabili, allora il DSCR non è utilizzabile.
La responsabilità del calcolo del dato è dell’organo amministrativo, e rientra nell’ambito della adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa; quanto invece al giudizio di affidabilità del DSCR fornito dall’impresa, il documento del Cndcec demanda questa valutazione agli organi di controllo (e/o al revisore) secondo il loro “giudizio professionale”. Nel caso invece in cui il DSCR a 6 mesi sua disponibile e la base dati utilizzata per il suo calcolo sia ritenuta affidabile, il CNDCEC fornisce il benchmark di confronto, sopra riportato
Costituisce un indice di crisi se, a 6 mesi, risulta inferiore a “1”.
Se l’indice presenta un valore:
- superiore a 1, denota la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte temporale di 6 mesi;
- inferiore a 1, denota l’incapacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte temporale di 6 mesi.
Va evidenziato che il periodo di 6 mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio (superiore a 6 mesi), qualora il calcolo risulti più agevole ed affidabile.
Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e uscite di disponibilità liquide attese nei successivi 6 mesi. In particolare l'indice è dato dal rapporto tra:
- le risorse disponibili per il servizio al debito, costituite dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi 6 mesi, comprese le giacenze iniziali di cassa, al netto delle uscite di liquidità riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti indicati al denominatore;
- le uscite previste contrattualmente per il rimborso di debiti finanziari (verso banche / altre finanziatori). Il rimborso è rappresentato dal pagamento della quota capitale previsto per i successivi 6 mesi.
È calcolato quale rapporto tra:
- flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei 6 mesi successivi;
- flussi necessari al rimborso del debito non operativo scadente nei 6 mesi successivi.
In particolare:
- i flussi di cassa complessivi sono costituiti da:
a) flussi operativi al servizio del debito, corrispondenti al free cash flow from operations (FCFO) dei 6 mesi successivi, determinato in base ai flussi finanziari derivanti dall'attività operativa applicando il Principio contabile OIC n. 10, deducendo i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti. Non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f);
b) disponibilità liquide iniziali;
c) linee di credito disponibili che possono essere usate nel periodo di riferimento. Con riguardo alle linee autoliquidanti, vanno considerate fruibili per la sola parte riferita ai crediti commerciali anticipabili;
- i debiti non operativi scadenti nei 6 mesi successivi sono rappresentati da:
d) pagamenti previsti, per capitale e interessi, del debito finanziario;
e) debito fiscale / contributivo (comprese sanzioni e interessi) non corrente, ossia il debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze previste (scaduto / oggetto di rateazione) e che per effetto di rateazioni / dilazioni accordate, scade nei successivi 6 mesi;
f) debito nei confronti di fornitori / altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti "fisiologici" (ossia, determina "reazioni" da parte del fornitore mediante azioni dirette alla riscossione o all'applicazione di interessi di mora o all'effettuazione delle forniture subordinate al pagamento o interruzioni della supply chain).
La scelta del metodo spetta agli organi di controllo ed è collegata alla qualità e affidabilità dei flussi informativi.
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