CCII

1) Definizione di crisi

La Crisi rappresenta una fase di squilibrio economico-finanziario, che è in grado se non affrontata, di mettere a repentaglio la continuità aziendale. Debbono essere quindi monitorate le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e prevedere come e in quali tempi il perdurare di tale squilibri può mettere a repentaglio la continuità aziendale. Questa rappresenta una delle principali novità, che il nuovo codice della crisi e dell’Insolvenza, ha introdotto tramite strumenti di allerta veloce (“early warning”).

2) L'allerta preventiva

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito “CCII”) ha esplicitato, nel nostro ordinamento, il sistema dell’allerta preventiva, introducendo l’obbligo di adozione, ai sensi dell’art. 3 del CCII e dei novellati artt. 2086 e 2475 c.c., di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati al fine di rilevare la perdita dei presupposti di continuità aziendale, quale stato primario di crisi, accompagnato da un sistema premiale, disciplinato dagli artt. 24 e 25 del CCII, a favore dell’imprenditore che si attivi tempestivamente per la composizione della crisi tramite l’accesso alle procedure regolate dal CCII stesso.

Inoltre, per imprese di dimensioni non grandi e diverse da quelle escluse ex lege (ai sensi dell’art. 12 co. 4 e 5 del CCII), sono state introdotte procedure di allerta interne ed esterne rispetto all’impresa, di cui agli artt. 12 - 15 del CCII e improntate sul monitoraggio, in continuo, di indici e indicatori della crisi disciplinati all’art. 13 del CCII.

Con particolare riferimento agli imprenditori e amministratori di imprese di minori dimensioni, la riforma implica, quindi, un radicale cambio di mentalità, a presidio del rischio di mancato adeguato monitoraggio degli indicatori (vieppiù, in assenza di un organo di controllo), con conseguente mancata attivazione tempestiva dell’allerta e perdita delle misure premiali previste dal CCII.

3) Gli indicatori della crisi

Il nuovo sistema è basato sull’allerta, ossia sul fatto di rilevare degli indizi di crisi dell’impresa.


In tale contesto assumono rilevanza gli indicatori della crisi, previsti dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019, rappresentati dagli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa nonché dell’attività imprenditoriale svolta, tenuto conto della data di costituzione/inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che evidenziano la sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, qualora la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione sia inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.


Ai sensi del comma 2 del citato art. 13, l’elaborazione degli indici, con cadenza “almeno triennale”, è stata demandata al CNDCEC ed all’approvazione del MISE.


Il CNDCEC ritiene che “il co. 1 dell’art. 13 individui il momento di discrimine tra situazioni di crisi che assumono rilevanza per gli obblighi segnaletici e situazioni che non la assumono ancora nei seguenti casi:

a) l’assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;

b) il pregiudizio per la continuità aziendale nell'esercizio in corso o quanto meno per sei mesi;

c) la presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti, avendo anche riguardo ai limiti posti ai fini delle misure premiali dall’art. 24 CCII.

Gli indici di cui all’art. 13 co.2, costituiscono segnali di crisi, ma non assumono da soli rilevanza sufficiente a fare ritenere sussistente uno stato di crisi ai sensi dell’art. 14 CCII”.

Inoltre, come evidenziato dal CNDCEC, “anche in assenza di segnali da parte degli indici di cui al co. 2, possono verificarsi ulteriori situazioni rilevanti ai sensi dell’art. 13 co. 1, in presenza di insostenibilità del debito, pregiudizio al going concern o reiterati e significativi ritardi nei pagamenti”.

Il CNDCEC ritiene pertanto di proporre un gruppo di indici e un “iter” logico di lettura degli stessi che ne renda possibile una valutazione unitaria; offrire un supporto metodologico utilizzabile per il calcolo degli indici partendo dalla valutazione dell’andamento aziendale. L’impresa che, in base alle relative caratteristiche, ritiene non adeguati tali indici, evidenzia le ragioni in Nota integrativa, riportando gli indici considerati idonei a far presumere lo stato di crisi.

L’adeguatezza di tali indici deve essere certificata da un professionista indipendente, con una specifica attestazione da allegare alla Nota integrativa (vai alla sezione SERVIZI)

L’attestazione produce effetti per l’esercizio successivo. In sede di elaborazione degli indici di allerta, il CNDCEC ha privilegiato i modelli che minimizzassero i falsi positivi, ossia imprese di cui è prevista l’insolvenza ma che in realtà non vi incorreranno nel periodo temporale considerato, ammettendo la possibilità di un maggior numero di falsi negativi, ossia imprese di cui non risulta diagnosticata la crisi che diverranno insolventi.