Gli indici specifici

Il CNDCEC tenuto conto di quanto richiesto dal D.Lgs. n. 14/2019, ha elaborato specifici indici per le imprese che si trovano in particolari situazioni.

Imprese costituite da meno di 2 anni

Se l'impresa è costituita da meno di 2 anni:

  • assume rilevanza esclusivamente l'indice del patrimonio netto negativo;

  • sono applicabili le regole generali (compresi gli indici di settore) qualora la stessa sia succeduta / subentrata ad altra nella conduzione / titolarità dell'impresa, come, ad esempio, uno dei seguenti casi:

società beneficiaria di un'azienda / ramo d'azienda per effetto di una scissione;

società incorporante a seguito di fusione / risultante dalla fusione;

società conferitaria di un'azienda / ramo d'azienda;

impresa acquirente di un'azienda / ramo d'azienda già esistente;

impresa affittuaria di un'azienda / ramo d'azienda già esistente.

Imprese in liquidazione

Per l'impresa in liquidazione che ha cessato l'attività, l'indice rilevante della crisi è individuato dal rapporto tra:

valore di realizzo dell'attivo liquidabile;

debito complessivo dell'impresa.

Va considerato che:

  • rileva la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore a "1";

  • non è, di per sè, indicativa la presenza di un patrimonio netto negativo in quanto lo stesso potrebbe derivare da un minor valore contabile degli assets rispetto a quanto realizzabile dalla relativa liquidazione.


Start-up innovative

Poiché l'applicazione alle start-up innovative e alle PMI innovative degli indici sopra evidenziati comporterebbe un "elevato tasso di insuccesso connaturale alprofilo di rischio che caratterizza queste imprese", e considerato che per le stesse rileva essenzialmente la capacità di ottenere risorse finanziarie da soci/obbligazionisti/banche/intermediari finanziari, l'indice della crisi:

“risiede ... in presenza di debito attuale o derivante dagli impegni assunti, nella capacità di ottenere le risorse finanziarie per la prosecuzione dell'attività di studio e di sviluppo, laddove un momento di criticità è costituito dalla sua sospensione per almeno 12 mesi".

Di conseguenza, quale indice va utilizzato il DSCR, tenendo conto del fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione dell'attività di studio e sviluppo del progetto.

Al fine di individuare lo stato di crisi non rilevano l'assenza di ricavi e i risultati economici negativi.

All'organo di controllo è demandata la verifica della natura "innovativa" dell'impresa.

Cooperative e consorzi

Per le cooperative:

  • relativamente al prestito sociale, il calcolo dell'indice DSCR a 6 mesi deve tener conto dei flussi attesi, per versamenti e rimborsi del prestito stesso, secondo una non irragionevole stima, basata su evidenze storiche delle movimentazioni non precedenti a 3 anni;

  • in presenza di prestito sociale l'indice di adeguatezza patrimoniale può essere modificato al fine di tener conto dell'incidenza delle richieste di rimborso del prestito sulla base delle evidenze storiche non precedenti a 3 anni;

  • nel calcolo dell'indice di liquidità, la voce relativa al passivo a breve termine riferita al prestito sociale deve tener conto delle precisazioni e valutazioni effettuate con riguardo all'indice DSCR e dell'indice di adeguatezza patrimoniale.

L'indice di adeguatezza patrimoniale può essere modificato, tenendo conto dei debiti verso i soci riferiti allo scambio mutualistico per:

o le cooperative agricole di conferimento;

o le cooperative edilizie di abitazione;

o i consorzi e le società consortili.



Bilancio in forma abbreviata e micro imprese

Per i seguenti soggetti:

imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;

“micro imprese”, che si “limitano” a redigere lo Stato patrimoniale ed il Conto economico;

gli indici sono determinati sulla base della situazione contabile utilizzata ai fini della redazione del bilancio, tenendo conto che lo stesso può essere privo di alcune delle informazioni necessarie al relativo calcolo. I dati utilizzati devono essere disponibili per la consultazione da parte dell'organo di controllo.